La competenza a trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è stata estesa dal Legislatore anche ai Consulenti del Lavoro ma non è estensibile in via interpretativa agli altri soggetti di cui alla Legge n. 12/1979.
Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – interpello n. 24 del 30 dicembre 2016 – quanto sopra è dovuto al fatto che gli obblighi sanciti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 gravano principalmente sul lavoratore e non possono pertanto essere ricompresi nell’ambito degli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro di esclusiva pertinenza del datore di lavoro.
A seguito della risposta all’interpello n. 24/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ sulle dimissioni telematiche e la risoluzione consensuale, pubblicate sul sito cliclavoro.
Nello specifico, la FAQ n. 48 chiarisce che non sono considerati come soggetti abilitati alla trasmissione in questione anche i professionisti – ovvero coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali, possono effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, previa comunicazione agli ispettorati del lavoro – e gli altri soggetti indicati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979.
Infatti, come chiarito nel citato interpello, il riferimento testuale dell’art. 26, comma 4, ai “consulenti del lavoro”, non può essere esteso ad altri professionisti o ad altri soggetti indicati dall’art. 1 della Legge n. 12/1979, i quali, quindi, non hanno la competenza di trasmettere telematicamente i moduli relativi alle dimissioni del lavoratore o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Contro tale parere, l’Associazione Nazionale Commercialisti ha fatto presente al Ministero del Lavoro – comunicato stampa del 2 gennaio 2017 – che, nonostante la chiarezza della norma, non sono state rispettate le prerogative professionali dei commercialisti, con un provvedimento che ha determinato l’esclusione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da funzioni per le quali sono stati pienamente abilitati, dalla Legge n. 12/1979.
I commercialisti possono svolgere, in base a tale Legge, le funzioni in materia di lavoro al pari degli iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro, per cui ogni disparità di trattamento tra i soggetti riconosciuti e ricompresi nell’art. 1 della citata Legge n. 12/1979 deve ritenersi illegittima.
Da qui la richiesta alla Segreteria Tecnica del Ministro, per chiedere una revisione di quanto espresso dal Ministero nell’interpello n. 24/2016.