Con la pubblicazione della manovra correttiva – DL n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile scorso – viene
reintrodotta la decontribuzione in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. L’argomento è oggetto di analisi da parte della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro con approfondimento del 2 maggio 2017.
La disposizione normativa sostituisce il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, che aveva portato da 2.500 a 4.000 € l’importo oggetto di detassazione in presenza del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro ed ora prevede la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS (Indennità̀, Vecchiaia, Superstiti), su un massimo imponibile di 800 €, a carico del datore di lavoro oltre al completo esonero dai contributi da parte del lavoratore.
Condizione per fruire del beneficio è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e siano coinvolti pariteticamente i lavoratori. La norma dispone che la riduzione prevista sia applicabile solo su premi e somme erogate in esecuzione di contratti collettivi sottoscritti dopo il 24 aprile 2017.
Si ricorda che il contratto territoriale deve essere depositato, con modalità telematiche, entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione presso le sedi dell’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.