Dal 12 ottobre i datori di lavoro dovranno comunicare telematicamente all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Infatti, ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. r) del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Tuttavia tale obbligo doveva decorrere dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto che doveva stabilire le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP.
Tale Decreto (DM 183/2016) è entrato in vigore il 16 ottobre 2016 per cui l’obbligo doveva entrare in vigore il 12 aprile 2017, ma il Decreto Milleproroghe ha spostato ad un anno il termine inizialmente pari a 6 mesi per cui l’adempimento sarà obbligatorio dal 12 ottobre 2017.
Si rammenta che la mancata comunicazione entro le 48 ore degli infortuni superiori ad 1 giorno è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, mentre la mancata comunicazione per gli infortuni superiori ai tre giorni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.