Anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo, da parte del datore di lavoro, della tenuta del registro infortuni, rimane comunque l’obbligo per lo stesso di conservarlo per i successivi 4 anni e la possibilità di consultare sul registro cartaceo gli infortuni avvenuti in data precedente al 23 dicembre 2015.
L’INAIL, con circolare n. 45 del 30 novembre 2016, ha ricordato che, in alternativa all’abolito registro cartaceo, ha reso accessibile un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni” in cui è possibile consultare gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Istituto.
Tuttavia, sottolinea la circolare, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta del “Cruscotto infortuni” ma questo non elimina il loro diritto a ricevere, per il tramite dei datori di lavoro, le informazioni ed i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo.