Contratti di solidarietà Presentazione delle istanze per la riduzione contributiva

Dic 5, 2017

Le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. n. 726/1984, nonché ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, possono fruire di

una riduzione contributiva entro il limite finanziario di 30 mln annui (D.I. n. 2/2017).

Il ministero del Lavoro, con riferimento ai criteri ed alla procedura di inoltro dell’istanza di decontribuzione, fornisce apposite istruzioni a mezzo di circolare n. 18 del 22 novembre 2017.

Soggetti destinatari della riduzione contributiva

Per l’anno 2017, possono beneficiare dello sconto contributivo:

  • le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 o del D. Lgs. n. 148/2015;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 come prevede l’art. 3, comma 4, del D.I. n. 2/17.

Invece, per l’anno 2018 e successivi, ad avvalersi della riduzione contributiva sono:

  • le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984 o del D. Lgs. n. 148/2015;
  • le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Modalità di applicazione

Come specificato nel D.I. n. 2/17, la riduzione contributiva opera per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l’intera durata del contratto di solidarietà, nella misura del 35{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

Lo sgravio contributivo può riguardare l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo ma comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà, secondo quanto indicato nella circolare del ministero del Lavoro n. 17 del 2017.

Presentazione della domanda e termine

L’istanza deve essere inviata a mezzo Pec al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione – secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito lavoro.gov.it.

Solo per un primo e preventivo monitoraggio della spesa, le istanze vanno inviate telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale.

Rappresenta una novità il fatto che nell’istanza l’impresa deve dichiarare, a pena d’inammissibilità, la propria previsione dell’ammontare della riduzione contributiva richiesta. Vanno inoltre inseriti:

  • il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on-line”;
  • l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.

La domanda per ottenere lo sgravio dovrà essere presentata perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.

Le istanze saranno istruite in base all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio.

Quanto contenuto nella circolare n. 18/2017 ha validità a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 in base alla disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziate e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.