La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato il diritto alla fruizione dei congedi obbligatori per i padri
lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Si precisa che, per l’anno in corso, il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Al contrario, il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017.
Tuttavia, con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, l’INPS ha chiarito che il congedo facoltativo in questione può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.