Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito condizioni e modalità di attuazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, che individua i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS (in virtù dell’articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015: ipotesi di deroga alla durata massima complessiva del trattamento) per le aziende in crisi che in corso di trattamento cessino l’attività e cedano l’azienda stessa con il riassorbimento del personale.
Si ricorda che se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, si può chiedere la proroga del trattamento di Cigs.
Il ministero spiega che per la durata della proroga – massimo di 12 mesi per le cessazioni del 2016, di 9 mesi per quelle del 2017 e di 6 mesi per quelle che interverranno nel 2018 – rileva l’anno in cui si determina la cessazione.
Il Mise coinvolto se sia stato coinvolto nelle fasi di avvio
Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, se sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività.
L’accordo dovrà indicare – tra le altre condizioni – come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività.
Nella medesima sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.
La concessione è fino ad esaurimento risorse
Tuttavia, con la circolare in oggetto – la n. 22 dell’11 luglio 2016 – è chiarito che le risorse finanziarie sono contingentate (50 milioni di euro su base annua): per favorire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’Inps.
Dopo l’accordo l’istanza
All’istanza non è applicato il procedimento di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n.148/2015.
L’istanza al Ministero del Lavoro – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV – è da trasmettere in tempi congrui per il tramite del sistema informatico di cigs on line.
Deve essere corredata:
• dal verbale di accordo,
• dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale,
• dal programma di cui all’ articolo 2 del Decreto interministeriale
• dal piano delle sospensioni del personale.