L’INPS ha ribadito, con messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, quanto già chiarito con precedente messaggio n. 4067 del 18 ottobre 2017, ovvero che, qualora gli eventi meteo si verificassero in
mesi diversi, l’azienda può decidere di presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi, rispettando le relative scadenze di legge.
Nel caso in cui, invece, l’azienda opti per la presentazione di un’unica domanda, questa dovrà essere presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.
Infatti, se un’unica istanza di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi viene presentata entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento meteo, la domanda sarà rigettata perché fuori termine.
Per una miglior comprensione di quanto detto, il messaggio n. 4275/17 riporta tre esempi esplicativi.
Esempio 1
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.
Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all’evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all’evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.
Nei casi di rigetto della domanda, l’azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.
Esempio 2
Se l’azienda ha presentato, tra il 1° e il 31 dicembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione “fuori termine” per entrambi gli eventi e l‘azienda potrà presentare nuovamente domanda, esclusivamente per l’evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.
Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile è possibile, in via di autotutela, per le solo istanze di CIGO che alla data del presente messaggio risultino in corso di istruttoria o, se definite, siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulta nei termini.
Esempio 3
Se l’azienda ha presentato, tra il 1° e il 30 settembre 2017, un’unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l’evento meteo del 31 luglio 2017.