L’INPS, con messaggio n. 1093 del 9 marzo 2017, facendo seguito al messaggio n. 767 del 21 febbraio
2017, ha chiarito che tra le ritenute oggetto della sospensione a seguito del sisma, rientrano:
- le ritenute relative alle operazioni di conguaglio fiscale 2016, qualora lo stesso comporti un debito per il dipendente o per il pensionato e qualora siano le retribuzioni o le pensioni di gennaio e febbraio 2017 a subirne l’esito;
- le addizionali regionali e comunali a saldo 2016 e in acconto 2017 per il rapporto di complementarietà e di dipendenza che è proprio dell’addizionale rispetto al tributo principale cui si aggiunge.
Inoltre, l’Istituto ha ribadito che per le istanze relative ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto è necessario – affinché siano considerate valide e siano acquisite nelle procedure di sospensione fiscale – che le stesse contengano la duplice dichiarazione:
- di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei Comuni in questione;
- di aver subito a causa degli eventi sismici ivi verificatisi danni da cui sia derivata l’inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell’azienda.