Con circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal c.d. correttivo al Jobs Act a modifica di:
• contratti di solidarietà espansiva;
• CIGS.
Contratti di solidarietà
I contratti di solidarietà difensiva possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva purché siano in corso da almeno 12 mesi, oppure siano stati stipulati prima dell’1 gennaio 2016.
La trasformazione deve avvenire con contratto collettivo aziendale, avente ad oggetto le modalità di attuazione della riduzione dell’orario di lavoro e della contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
Inoltre, nel contratto collettivo di trasformazione deve essere:
• prevista l’integrazione da parte del datore di lavoro, a favore del lavoratore, del trattamento di integrazione salariale almeno sino alla misura dell’integrazione originaria, per le ore di riduzione dell’orario e per l’intero periodo;
• indicata la durata dello stesso ai fini dell’applicazione delle norme in materia di contributo addizionale, del computo della durata massima complessiva dei trattamenti, ecc.
L’azienda dovrà inoltrare telematicamente – all’interno della pratica CIGSonline – una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà utilizzando i moduli allegati alla circolare ministeriale, con allegato il contratto collettivo di trasformazione e l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario.
La comunicazione va inviata, altresì, alla DTL competente per territorio ed all’INPS.
CIGS
Per quanto concerne, invece, la CIGS, la domanda di concessione va inoltrata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.
Chiarisce a tal proposito la circolare che, per le procedure di consultazione sindacale e gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del correttivo), la sospensione o riduzione dell’orario concordata tra le parti, deve avere inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.