Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 9631 del 14 giugno 2017, con
riferimento ai cantieri edili, si è pronunciato in merito alla qualificazione come unità produttiva ed al requisito di anzianità di effettivo lavoro.
Per il Ministero “occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come unità produttiva ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento. Ai fini della qualificazione di un cantiere come unità produttiva, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni”.
Da quanto sopra si deduce che, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro va effettuata con riferimento al singolo cantiere per cui potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento – ovvero il cantiere – un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.
In materia occorre inoltre tener presente che la verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Nel caso in cui, invece, un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia quindi qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vanno imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.