A decorrere dal 23 luglio 2016 entrerà in vigore il nuovo comma 3 dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 30, Legge n. 122/2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2016 (Legge europea 2015-2016).
Attualmente il comma 3 del citato art. 29 recita:
“L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.
Il nuovo comma 3, dal 23 luglio prossimo reciterà:
“L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.
Praticamente dall’entrata in vigore del nuovo testo, l’esclusione dalla disciplina in materia di trasferimento d’azienda sarà applicabile solo qualora:
• il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e operativa;
• siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.