A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017, dall’1 gennaio 2017, sono esenti dall’imposta
sui redditi i trattamenti pensionistici spettanti:
- alle vittime del dovere;
- alle categorie “equiparate” alle vittime del dovere;
- ai loro familiari superstiti, limitatamente alle prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o equiparata.
Tuttavia, l’INPS ha chiarito che la c.d. “doppia annualità” resta soggetta a imposizione fiscale in quanto la norma di legge fa riferimento, per il regime di esenzione fiscale, ai soli “trattamenti pensionistici”.
Per i soggetti per i quali le informazioni erano disponibili presso Istituto, l’esenzione delle ritenute a titolo di IRPEF e di acconto dell’addizionale comunale è stata applicata d’ufficio a decorrere dai ratei pensionistici in pagamento nel mese di aprile 2017, mentre sulla rata di maggio ci sarà il rimborso delle ritenute ai fini IRPEF, già applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017, nonché dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuto nel mese di marzo.
Per quanto concerne, invece, i soggetti non individuati d’ufficio, l’INPS, con messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017, ha specificato che questi ultimi dovranno presentare direttamente istanza telematica all’Istituto, oppure per il tramite gli intermediari abilitati, e l’esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile.
Successivamente ci sarà il rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a far data dal mese di gennaio 2017.