Un operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di gara per l’affidamento di un
appalto pubblico, per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, può avvalersi, per soddisfare la relativa richiesta, dei requisiti appartenenti ad altri operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica dei vincoli intercorrenti con questi ultimi (c.d. avvalimento).
L’impresa ausiliaria che presta i propri requisiti deve impegnarsi formalmente, sia nei confronti della stazione appaltante sia nei confronti dell’impresa ausiliata partecipante alla gara, a mettere a disposizione di quest’ultima, per l’intera durata dell’appalto, tutte le risorse e l’apparato organizzativo necessari, ovvero mezzi, personale, procedure e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto contrattuale.
Stante ciò, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, rispondendo ad un quesito della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Lavoro, ha sottolineato che, nel caso di specie, gli organi di vigilanza dovranno verificare, in ragione di quanto stabilito nel contratto di avvalimento – in cui devono essere individuate puntualmente le risorse anche umane messe a disposizione – che sussistano gli elementi di autenticità dell’intera operazione negoziale con riferimento ai rapporti intercorrenti tra impresa ausiliaria ed impresa ausiliata nel rispetto della normativa in tema di liceità dell’appalto.
Quindi, in sede di accertamento ispettivo deve essere riscontrato se tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata sussista un appalto genuino.
Inoltre, chiarisce la nota dell’INL prot. n. 5504 del 19 giugno 2017, nel caso in cui il contratto di avvalimento preveda il distacco di personale, da parte dell’impresa ausiliaria in favore dell’impresa ausiliata, trova comunque applicazione la disciplina di cui all’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, e dei relativi obblighi di comunicazione (entro 5 giorni).