In data 31 marzo 2017 l’Anpal ha aggiornato le FAQ sull’Assegno di Ricollocazione.
Fra le diverse FAQ aggiunte, interessante è quella relativa all’eventualità di verifiche ispettive, da cui si evince che, come previsto nell’Avviso pubblico “Sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione”, sono previste verifiche in loco a campione – in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.
Tutta la documentazione cartacea ed informatica dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni ed è, ancora, fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema Informativo Unitario (quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le mail e le corrispondenze inviate).
Inoltre è da tener presente che – come chiarito nelle FAQ – per il momento, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i seguenti criteri:
- un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto;
- le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Si ricorda a tal proposito che la mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, comporta la decadenza dall’assegno.
Ulteriore aggiornamento è intervenuto il 7 aprile dove viene chiarito che un soggetto destinatario di AdR, rientrante nel campione, a cui sia stata sospesa la Naspi, potrà richiedere l’AdR nel momento in cui riprenderà a percepire la Naspi stessa, sempre che abbia 4 mesi di fruizione.
Inoltre, per quanto concerne il tutor viene specificato che lo stesso viene designato al momento del perfezionamento del “Programma di ricerca intensiva” e deve essere un soggetto con adeguate competenze professionali per svolgere tali attività. Per quanto riguarda i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro regionali valgono, comunque, le discipline specifiche per l’accreditamento ai servizi per il lavoro da parte della singola Regione/Provincia Autonoma mentre per quanto riguarda gli accreditati ex art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 150/15, valgono le regole stabilite per l’autorizzazione degli stessi soggetti alla somministrazione o all’intermediazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/03.