L’INPS, con messaggio n. 261 del 19 gennaio 2017, ha fornito nuove istruzioni e precisazioni relative all’assegno di natalità.
Innanzitutto viene evidenziato che, a far data dall’1 gennaio 2017, la procedura di gestione delle domande intercetta le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari e:
- in caso di domanda nuova, sospende in automatico l’istruttoria;
- qualora il pagamento sia in corso, sospende il pagamento della prestazione
e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU, nonché della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa l’utente potrà produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Istituto di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata.
Precisazioni
Il messaggio fornisce, inoltre, precisazioni relative a:
- ISEE minorenni quale unico indicatore rilevante per l’individuazione della soglia di legge;
- Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU;
- Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017 e mancanza del presupposto per la concessione dell’assegno.
Parto gemellare ed adozioni plurime
In caso di parto gemellare o adozione plurima (avvenuta contestualmente), è necessario presentare un’autonoma domanda di assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato.
A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda l’utente può procedere all’inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.