Apprendistato Accordo interconfederale Cooperative

Set 30, 2016


Il 26 luglio 2016 è stato firmato tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL, l’accordo interconfederale Cooperative sull’apprendistato di 1° e 3° livello.
Apprendistato di 1° livello 

L’accordo prevede che all’apprendista di 1° livello vada attribuito un livello di inquadramento contrattuale al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e la retribuzione vada stabilita in misura percentuale rispetto a tale livello di inquadramento, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata all’accordo stesso, cui si rinvia:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Primo anno non inferiore al 45{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno non inferiore al 55{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno non inferiore al 65{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno non inferiore al 70{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Apprendistato di 3° livello 

Per l’apprendistato di 3° livello è previsto l’inquadramento, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

per i percorsi di durata superiore all’anno:

• per la prima metà del periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale;
• per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;

per i percorsi di durata non superiore all’anno, per tutto il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.