Il messaggio INPS n. 4195, del 25 ottobre 2017, si occupa della questione relativa alla verifica dello stato di disoccupazione per la fruizione dell’Ape sociale e del beneficio lavoratori c.d. precoci di
cui alla legge di Bilancio per il 2017.
Infatti, tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e dell’indennità di Ape sociale vi sono anche i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
I decreti attuativi hanno specificato che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. n. 150/2015, il quale stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
A seguito di richiesta di parere, il Ministero del Lavoro ha introdotto una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione, da cui si deduce che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.
Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, il Ministero ha ricordato che i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato.
In definitiva, il messaggio n. 4195/2017 specifica che, alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione”, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.