I datori di lavoro che presentino istanza di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché istanza di assegno ordinario e assegno di solidarietà, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, non sono
tenuti ad osservare le norme sul procedimento di informazione e consultazione sindacale nonché sui limiti temporali per la presentazione delle istanze.
Così si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 38 del 16 dicembre 2016, fornendo le indicazioni operative sulle modalità di presentazione delle istanze per l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito a seguito del D.L. n. 189/2016, relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma.
Inoltre:
- i periodi di CIGO e CIGS, conseguenti al terremoto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive;
- sono esentati dal pagamento della contribuzione addizionale le imprese operanti nei territori dei comuni terremotati che utilizzino il trattamento straordinario di integrazione salariale nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Infine, sottolinea la circolare ministeriale, le istanze di trattamento straordinario di integrazione salariale presentate fino al 31 dicembre 2016 sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo.