Amianto: benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario

Apr 19, 2017

A seguito della Legge di Stabilità 2016, l’INPS, con apposita circolare, ha chiarito che ai lavoratori:

  • del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività di lavoro nel sito produttivo, in modo diretto ed abituale, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto;
  • che hanno svolto la suddetta attività assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’INAIL;
  • non titolari di trattamento pensionistico diretto;

è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, la rivalutazione del periodo di lavoro, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall’INAIL, per il coefficiente dell’1,5, anche se di durata inferiore ai dieci anni.

Spetterà alle sedi territoriali dell’Istituto effettuare un esame preliminare delle istanze presentate entro il 1° marzo 2016 e notificare il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti, in caso di domande presentate:

  • successivamente all’1 marzo 2016;
  • da lavoratori titolari di trattamento pensionistico;
  • da lavoratori non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

Procedura

Dopo le verifiche preliminari, le domande vanno trasmesse all’INAIL per il rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti.

Poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di produrre idonea documentazione, ai fini del rilascio della certificazione tecnica in questione, l’INPS chiederà ai datori di lavoro apposita dichiarazione dalla quale risulti:

  • l’effettivo svolgimento, nel sito produttivo di materiale rotabile ferroviario, di operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e della loro durata;
  • la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l’intera durata delle operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto;
  • la mancata dotazione dei predetti lavoratori degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.

La circolare n. 68 del 6 aprile 2017 specifica, inoltre, che alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti relativi allo specifico sito produttivo:

  • documentazione attestante l’esatta durata del periodo di bonifica (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio/termine lavori);
  • documentazione attestante la durata d’opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l’effettiva presenza in lavoro).