L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 10174 del 20 novembre 2017, ha fatto presente che la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 22082, del 22 settembre 2017, ha espresso il
principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, pertanto non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione”.
Sulla scorta di ciò, l’INL ha chiarito che l’obbligazione solidale non viene travolta dall’eventuale estinzione dell’obbligazione “principale” nei seguenti casi:
- mancato perfezionamento della procedura di notificazione del verbale unico e/o dell’ordinanza nei confronti del trasgressore;
- mancata o erronea identificazione del trasgressore.
Nel primo caso, in cui il vizio di notifica nei confronti del trasgressore riguardi il verbale, gli uffici emaneranno l’ordinanza di ingiunzione nei confronti esclusivamente dell’obbligato solidale e, qualora l’ordinanza sia stata comunque emessa nei confronti di entrambi i soggetti, sarà annullata in autotutela quella emessa a carico del trasgressore con conseguente successiva iscrizione a ruolo del titolo riguardante l’obbligato solidale.
Nel secondo caso, qualora il trasgressore dovesse risultare sconosciuto o irreperibile, gli uffici notificheranno l’ordinanza ingiunzione nei confronti del solo obbligato in solido correttamente individuato.
Se il trasgressore è deceduto, viene meno la responsabilità solidale in ragione del principio di intrasmissibilità dell’obbligo, sancito dall’art. 7 della L. n. 689/1981.
Infine, nei casi in cui l’ordinanza-ingiunzione sia stata impugnata esclusivamente da parte di uno degli obbligati e il ricorso sia stato accolto, qualora l’accoglimento sia fondato su motivi attinenti al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria e la sentenza sia passata in giudicato, l’annullamento giudiziale dell’ordinanza ingiunzione comporterà anche l’annullamento in autotutela dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del soggetto che non ha proposto l’opposizione.