L’INPS, con messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017, è tornato ad occuparsi delle prestazioni di invalidità civile e dell’assegno/pensione sociale a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, n. 12796/2005, in base alla quale, per la determinazione del limite reddituale, nei suddetti casi, vanno considerati anche gli arretrati – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge – non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (questione già affrontata dall’Istituto con il messaggio n. 3098/2017).
Con il nuovo messaggio vengono adesso forniti ulteriori chiarimenti relativamente alle maggiorazioni sociali ed all’incremento delle maggiorazioni, previsti per l’assegno/pensione sociale e per le prestazioni di invalidità civile, ambiti in cui, fino ad ora è stato adottato il cosiddetto “criterio di cassa”.
Ebbene, chiarisce l’INPS che, considerato che il principio espresso dalla Suprema Corte nella suddetta pronuncia ha portata generale, e che sia le maggiorazioni che gli incrementi di maggiorazione hanno carattere accessorio rispetto all’assegno sociale ed alle prestazioni assistenziali di invalidità, è logico e coerente estendere a questi lo stesso criterio di computo adottato per le prestazioni principali a cui accedono.
Per quanto sopra è stato disposto che in materia di assegno sociale, pensione sociale e prestazioni assistenziali di invalidità (invalidità civile, cecità e sordità), ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni sociali, nonché dell’incremento delle maggiorazioni stesse, i redditi – del solo richiedente o cumulati con quelli del coniuge – debbano essere computati imputando ciascuno dei ratei di eventuali arretrati all’anno di competenza degli stessi (c.d. criterio di competenza).