La CNCE, con comunicato del 23 ottobre 2017, ha chiarito che le imprese che operano nell’Edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il
contratto collettivo dell’Edilizia che, peraltro, come noto, deve essere quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; il possesso di tale requisito è condizione ai fini della regolarità e del corretto operare sul mercato nella leale competitività tra le imprese.
I pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati sono, infatti:
- la corretta applicazione del contratto collettivo;
- l’applicazione del contratto collettivo giuridicamente rilevante;
- il rispetto degli obblighi scaturenti dall’applicazione del contratto collettivo.
A tal proposito, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha ricordato la nota del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2015 nonché l’art. 51 del D.Lgs. n.81/2015 e l’art.30, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti).
Per quanto sopra, la CNCE ha invitato le Casse Edili/Edilcasse, in stretta collaborazione con le Istituzioni presenti sul territorio, a sensibilizzare gli operatori in tal senso, sollecitando le imprese a diffidare dall’utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per legge.
Sottolinea, inoltre, il comunicato che non bisogna dimenticare la giurisprudenza consolidata in materia – i cui pronunciamenti sono confluiti nelle attuali norme di legge – che fanno discendere quale corollario dell’applicazione del contratto collettivo dell’Edilizia, l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile.
Infine, non meno importante è quanto previsto dal DM 30 gennaio 2015 in forza del quale, dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da INPS e INAIL.
Per quanto sopra, qualora il DURC sia chiesto da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, sarà segnalata l’irregolarità ai fini del rilascio del DURC on line.