Dal 24 settembre 2017 troverà applicazione l’articolo 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2015 (c.d. T.U. degli
ammortizzatori sociali), il quale stabilisce che, per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale della CIGS, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Formazione del Ministero del Lavoro ha, quindi, fornito indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione autorizzabili, precisando che, ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva, assume rilievo l’indicazione, nella domanda di CIGS, del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Inoltre, chiarisce la circolare ministeriale n. 16 del 28 agosto 2017, che la disposizione in questione troverà applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni avverranno a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.