Prime istruzioni sui nuovi buoni per il lavoro occasionale – ex lege 96/2017 di conversione del Dl
50/2017 – da utilizzare a partire dal 10 luglio 2017, data di operatività della nuova procedura nella piattaforma telematica dell’Inps PrestO.
A fornirle lo stesso Istituto di previdenza, con circolare 107 del 5 luglio 2017.
“PrestO” il nuovo contratto di prestazione occasionale
La novità più importante della nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali è l’ambito di applicazione.
Ci si muove all’interno di due tipologie di attività regolate da due contratti di lavoro introdotti dalla norma:
- il Libretto Famiglia, “LF”, riservato alle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;
- il Contratto di prestazione occasionale, “Cpo”, a disposizione degli altri datori con un massimo di cinque lavoratori a tempo indeterminato.
Fino a 5 dipendenti
Per il calcolo del limite dei 5 dipendenti (autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica) l’Istituto ritiene che:
- il periodo da assumere a riferimento è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale (ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 ad aprile 2017);
- vi rientrano i lavoratori di qualunque qualifica (a domicilio, dirigenti, eccetera), i dipendenti part-time sono computati, ma in proporzione all’orario svolto, e quelli intermittenti, in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, ed anche gli apprendisti.
- Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, “Cpo”, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché la pubblica amministrazione (Pa e imprese del settore agricolo hanno vincoli regolati a parte).
Restano escluse alcune attività
Gli esclusi:
- a) imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- b) imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) settore agricoltura, salvo per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti ad alcune specifiche categorie (ad esempio, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università.
Vincoli economici
Sussistono limiti economici riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (per alcune categorie i compensi erogati sono computati al 75{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del loro effettivo importo);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Gli importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Limite di durata
Il limite di durata è di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, con un criterio di calcolo particolare per il settore agricolo.
Comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva in PrestO da parte dell’utilizzatore è obbligatoria, ma può essere revocata nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel caso in cui non si sia svolta.
Per prevenire abusi il prestatore può controllare accedendo alla piattaforma per confermare di aver veramente eseguito la prestazione.
Se il committente revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per bloccare la revoca.