L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al
pensionamento anticipato per i lavoratori precoci ed all’indennità di Ape sociale, integrando le circolari n. 99/2017 e 100/2017.
Disoccupazione
Con riferimento al possesso della condizione di “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, viene chiarito che non preclude l’accesso ai benefici l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.
Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
Lavoratori edili
Per quanto, concerne, invece, i lavoratori dipendenti che risultino svolgere o aver svolto, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto, con riferimento alla categoria degli operai edili, viste le difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali lo stesso è stato iscritto alla Cassa.
Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.
Integrazione delle domande
Infine, il messaggio INPS n. 2884 dell’11 luglio 2017 ammette la possibilità di integrazione documentale delle domande presentate telematicamente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.