Gli incentivi per l’Apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 per cui fino a tale data, per i suddetti contratti, ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 150/2015:
- non trova applicazione il c.d. contributo di licenziamento;
- l’aliquota contributiva del 10{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d};
- è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI nonché dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
La riduzione contributiva del 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale per cui non è ammessa la riduzione contributiva prevista per le aziende che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Inoltre:
- in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante i benefici si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione;
- per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato.
Questo è quanto ha chiarito l’INPS, con messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, sottolineando che, per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, che abbiano assunto apprendisti di primo livello nel periodo compreso tra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, vi è stata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali che, però, sono alternativi.
Quindi, il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti ha legittimamente beneficiato dello sgravio triennale di cui alla Legge 183/2011 ma, nel caso in cui la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in questione, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per il periodo residuo.