Con nota prot. n. 5546 del 20 giugno 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato che alla
fine della formazione, e quantomeno dal 10 luglio prossimo, anche il personale ispettivo degli Istituti, al ricorrere delle condizioni, dovrà adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e, eventualmente, anche la revoca dello stesso.
In particolare, posto che la revoca del provvedimento va normalmente adottata dal personale che ha proceduto alla sospensione, l’INL evidenzia che è comunque sempre possibile – tenuto conto delle circostanze del caso e/o della necessità di provvedere tempestivamente all’adozione del provvedimento di revoca – che la stessa sia effettuata da altro personale ispettivo.
Quindi, in definitiva, la revoca del provvedimento potrà essere adottata:
- dal personale ispettivo che ha adottato il provvedimento (sia INL, sia INPS, sia INAIL);
- da altro personale ispettivo (sia INL, sia INPS, sia INAIL);
- dallo stesso dirigente della sede territoriale dell’INL o suo delegato.
Alla nota sono allegate ben 28 FAQ che chiariscono ed approfondiscono alcuni aspetti legati alla corretta applicazione del provvedimento in questione da cui emergono, tra le altre cose, che:
- la revoca del provvedimento presuppone la regolarizzazione anzitutto del periodo in “nero” pregresso nei limiti di quanto accertato al momento dell’emanazione del provvedimento. Resta ferma la rettifica della comunicazione di assunzione sulla base delle ulteriori risultanze dell’accertamento in sede di emanazione della maxisanzione;
- in sede di accesso ispettivo, in caso di assenza del datore di lavoro e di presenza di soli dipendenti, la notifica del provvedimento di sospensione nelle mani di un lavoratore regolarmente assunto è, valida purché fatta in busta chiusa. In alternativa l’atto può essere notificato anche a mezzo del servizio postale con raccomandata atti giudiziari, ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ma, in tal caso, l’efficacia del provvedimento di sospensione sarà differita alle ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dell’atto;
- qualora un lavoratore sia trovato “in nero” ma risulti assunto full time presso altro datore di lavoro, sussistendo le condizioni, il provvedimento di sospensione va adottato e la sua revoca avverrà sulla base della regolarizzazione del periodo “in nero” già lavorato e accertato dall’organo di vigilanza. Non sarà, invece, possibile per il datore di lavoro instaurare, per il periodo successivo, un rapporto di lavoro perché ciò determinerebbe una violazione della disciplina in materia di tempi di lavoro. Nel caso di specie l’importo della maxisanzione andrà direttamente calcolato secondo i parametri di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 in quanto il datore non ha adempiuto alla diffida;
- i lavoratori distaccati vanno considerati lavoratori presenti sul posto di lavoro e vanno computati nella base di calcolo ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti del distaccatario che ne è l’effettivo utilizzatore.