L’INPS, con messaggio n. 2218 del 30 maggio 2017, ha evidenziato che, con riferimento all’articolo 24,
comma 15 bis, D.L. n. 201/2011, che consente ai lavoratori privati ed alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti al 28 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale.
In particolare il Ministero ha sottolineato che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato.
Inoltre, è stato precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa in questione, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.
Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, D.L. n. 201/2011, si devono considerare sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.
L’Istituto riesaminerà le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra illustrati, e definirà sulla base degli stessi anche i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.