Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto al congedo di maternità per i due mesi antecedenti la data
del parto e i tre mesi successivi.
Il DDL n. 2233-B, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (c.d. lavoro agile), approvato definitivamente dal Senato ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede il diritto delle donne iscritte alla Gestione Separata ad avere l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.