A far data dal 24 aprile 2017, le sedi dell’INAIL attesteranno la regolarità contributiva nel caso in cui, per
i debiti nei confronti dell’Istituto iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare, sarà accertato che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Alla scadenza del termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva sarà attestata se l’agente della riscossione ne comunicherà il regolare versamento.
Questo è quanto specifica la circolare INAIL n. 18 del 28 aprile 2017 la quale sottolinea che sono in corso di realizzazione gli adeguamenti procedurali:
- che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate;
- per l’acquisizione dall’agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata ed il regolare versamento delle rate.
In data 2 maggio 2017, anche l’INPS, con circolare n. 80, ha confermato che, sempre a far data dal 24 aprile 2017, qualora per i debiti nei suoi confronti affidati all’Agente della riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193/2016, la procedura DURC On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità.