Due provvedimenti dell’agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 attuano la novità che riguarda i sostituti
d’imposta tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio susseguenti al ricevimento dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730.
A modifica del provvedimento del 22 febbraio 2013, il provvedimento 76124/E/2017, eliminando la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell’indirizzo telematico (entro la quale il sostituto d’imposta doveva inviare il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”), si prevede che le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti.
Inoltre, si stabilisce che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Dunque, il sostituto non dovrà restituire il modello 730-4 direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall’Agenzia.
Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione.
Con il provvedimento 76094/E/2017, l’Agenzia ha approvato le modifiche “alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2017 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF e alle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, approvate con provvedimento del 15 febbraio 2017”.