Per legge i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di
invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti dell’IRPEF e l’INPS, fino ad ora, sulla scorta di alcune pronunce giurisprudenziali, ha considerato rilevante anche il reddito della casa di abitazione.
Tuttavia negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale opposto (ex multis: Cassazione, sentt. nn. 4223/2012, 5479/2012, 20387/2013, 9552/2014, 27381/2014, 14026/2016) per cui l’Istituto ha rivisto il proprio orientamento disponendo l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
La circolare INPS n. 74 del 21 aprile 2017 comunica, quindi, che, con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.
Gli arretrati saranno, però, riconosciuti con decorrenza dalla medesima data e non già per periodi precedenti.