L’INPS, poiché si avvicina la decorrenza della valorizzazione obbligatoria nel flusso UniEmens delle
unità produttive, ha riassunto le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la procedura di anagrafica aziendale e l’esposizione nell’ambito dei flussi UniEmens.
Tuttavia, occorre tener presente che la compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive per cui anche nel caso in cui sia presente la sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso UniEmens.
Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative illustrate, l’INPS ha fornito i seguenti esempi:
- Azienda con unica sede di lavoro: lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
- Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva che costituisce al contempo Unità operativa:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 – <UnitaProduttiva> = 1;
- Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa che non costituisce Unità produttiva:
- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
- lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 – <UnitaProduttiva> = 0.
Specifica il messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017 che qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno unità operativa (codici “1” e seguenti).
Inoltre, per favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva per cui ogni azienda dovrà rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, apportare le modifiche necessarie, cessando le Unità produttive ovvero le Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi richiesti.
Viste le suddette specificazioni fornite dall’Inps, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha apportato ulteriori chiarimenti con l’approfondimento del 3 aprile 2017. Interessanti e molto pratici sono gli esempi forniti.