A seguito dell’entrata in vigore delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, qualsiasi disposizione
normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’unione civile.
Stante ciò vanno estese le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016.
Inoltre, anche il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.
Per quanto concerne, invece, le convivenze di fatto, specifica l’INPS con circolare n. 66 del 31 marzo 2017, la nuova normativa non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.
Pertanto, le prestazioni del convivente di fatto saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.