L’Anpal ha reso disponibili ben 25 FAQ relative all’Assegno di Ricollocazione (AdR) e nello specifico a:
- il campione;
- la richiesta dell’assegno di ricollocazione;
- il rilascio dell’assegno di ricollocazione;
- i dettagli sul programma di ricerca intensiva;
- la gestione del primo appuntamento e del servizio di assistenza intensiva;
- l’incompatibilità con misure analoghe;
- gli obblighi;
- il successo occupazionale e contratti previsti;
- il mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale e fee4service;
- il recupero, in caso di successo occupazionale, per mancata conservazione del posto di lavoro;
- la richiesta dell’assegno di ricollocazione;
- la decadenza e sospensione dall’ADR.
Tirocinio
Dall’analisi delle risposte si apprende, tra le altre cose, che tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio in quanto lo stesso è una misura a carattere formativo, non è un risultato occupazionale e non dà diritto al pagamento dell’ammontare dell’assegno al soggetto erogatore.
Se il tirocinio si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale individuati da ANPAL nella Delibera n. 01/2017, sarà riconosciuto come risultato occupazionale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell’importo per i casi di successo.
Il tirocinio va comunque inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.
Collaboratore domestico
L’Anpal chiarisce, inoltre, che anche il collaboratore domestico in NASpI può accedere all’ assegno di ricollocazione purché abbia maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASPI.
Richiesta dell’AdR
Inoltre, se una persona a cui è stato rilasciato l’AdR termina successivamente la NASPI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, manterrà il diritto a fruire dell’AdR per tutta la sua durata.
Tuttavia – chiariscono le FAQ – in caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’Assegno di Ricollocazione, che non sia più percettore della NASPI, esce dalla misura ovvero decadrà dall’assegno.