Il c.d. Decreto Milleproroghe ha previsto il finanziamento, per 117 milioni di euro, per l’anno 2017,
dell’intervento straordinario di integrazione salariale destinato alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.
Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato gli elementi distintivi che differenziano la misura per il 2017.
Nello specifico, la circolare n. 7 del 24 marzo 2017 evidenzia che il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione:
- è destinato a quelle imprese che nell’anno in corso siano nell’impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di CIGS, dopo aver già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, conclusi nell’arco temporale 2016 – 2017;
- può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017. In presenza di un accordo sottoscritto nell’anno 2017, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, il Ministero ritiene possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.
Inoltre, viene specificato che le imprese possono già sottoscrivere gli accordi regionali e iniziare le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, la quale può procedere alla sottoscrizione degli accordi.
Infine – chiarisce la circolare – nel caso in cui l’impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.