L’indennità di disoccupazione DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a
progetto, è stata istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente prorogata per gli eventi verificatisi nell’anno 2016.
Tuttavia ad oggi non c’è stata alcuna proroga per gli eventi di disoccupazione intervenuti nell’anno 2017 per cui l’INPS, con messaggio n. 626 dell’8 febbraio 2017, ha evidenziato che, salvo novità legislative che dovessero intervenire, per il momento:
– i co.co.co. non possono più presentare la domanda per fruire della DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dall’1 gennaio 2017;
– le domande di indennità DIS-COLL già presentate e relative a cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intervenute dall’1 gennaio 2017, saranno respinte.
Rimangono comunque attivi i canali per la presentazione – nel rispetto dei termini di legge – delle domande di indennità DIS-COLL relative agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2016.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 10 febbraio 2017 – specifica che “si sta operando per realizzare una disposizione, da inserire nel D.D.L. Milleproroghe, che garantisca la continuità dell’erogazione della Dis-Coll, con la finalità di collegare la normativa in essere fino al 31 dicembre 2016 ad una specifica previsione strutturale, da definire all’interno della legge delega sul lavoro autonomo non imprenditoriale attualmente all’esame della Camera”.