L‘Inail aggiunge nuove istruzioni dopo quelle fornite con circolare 41/16 riguardante la sospensione dei
termini per il sisma del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al Dl n. 189/ 2016.
Con circolare n. 5 del 24 gennaio 2017 si forniscono ulteriori indicazioni operative riguardanti la medesima sospensione per i soggetti colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, situati nei Comuni di cui all’allegato 2, aggiunto dalla legge di conversione n. 229/2016.
La norma dispone che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, siano sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Soggetti destinatari
Beneficiano della sospensione i datori di lavoro privati – comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori – e i lavoratori autonomi – artigiani titolari di imprese individuali – regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive che:
– operavano alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1;
– operavano alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
– operavano alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che dichiarino all’Inail l’inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Versamenti sospesi
La circolare n. 5/2017 precisa che sono oggetto di sospensione:
– i versamenti riguardanti il premio di autoliquidazione 2016/2017 con scadenza 16 febbraio 2017;
– il pagamento dei premi speciali unitari con termine scadente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, dei seguenti soggetti: soci di cooperative che svolgono attività di facchinaggio; pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne; addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti al premio annuale; medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive; alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro;
– le rate mensili concesse dall’Inail in corso alla data del 24 agosto e del 26 ottobre 2016.
Per quanto riguarda gli adempimenti, invece, la sospensione tocca il termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.