L’INAIL ha reso disponibile la nuova “Guida all’autoliquidazione INAIL 2016-2017”.
Le novità dell’autoliquidazione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi online per i datori di lavoro del settore marittimo e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurativi.
Per quanto riguarda le riduzioni contributive la “Guida” segnala che:
- la misura della riduzione di cui alla Legge n. 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}. Sono stati, inoltre, fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (PAT) e alle posizioni assicurative del settore navigazione (PAN);
- la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla Legge n. 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}.
Con nota prot. n. 575 del 12 gennaio 2017 l’INAIL ha fornito le istruzioni relative all’autoliquidazione annuale dei premi 2016/2017, riepilogando le scadenze degli adempimenti ed i servizi da utilizzare nonché le percentuali dell’addizionale Fondo amianto e delle riduzioni contributive a legislazione vigente.
Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata è fissato al 16 febbraio 2017, mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016 è il 28 febbraio 2017.
Il premio di autoliquidazione può essere anche pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi e l’Istituto ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2016/2017, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto, entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
1 | 16 febbraio 2017 | 16 febbraio 2017 | 0 |
2 | 16 maggio 2017 | 16 maggio 2017 | 0,00134110 |
3 | 16 agosto 2017 | 21 agosto 2017 | 0,00272740 |
4 | 16 novembre 2017 | 16 novembre 2017 | 0,00411370 |
Per i datori di lavoro titolari di PAT, che avendo iniziato l’attività a fine 2016 devono effettuare l’autoliquidazione entro il 16 giugno 2017, versando la 1^ e la 2^ rata entro tale data senza interessi, i coefficienti da applicare alla 3^ e 4^ rata sono i seguenti:
Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
1 e 2 | 16 giugno 2017 | 16 giugno 2017 | 0 |
3 | 16 agosto 2017 | 21 agosto 2017 | 0,00091918 |
4 | 16 novembre 2017 | 16 novembre 2017 | 0,00230548 |
Specifica la nota che, qualora i datori di lavoro dovessero presumere di erogare nell’anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016, devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2017 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017.Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017.