Distacco transnazionale

Gen 17, 2017

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di assicurare l’uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza,

ha riepilogato il nuovo quadro giuridico in materia di distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ed ha fornito le indicazioni operative per una corretta applicazione del regime sanzionatorio, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2017.

Nello specifico la circolare si sofferma su:

 

  • campo di applicazione del D.Lgs. n. 136/2016;
  • settore del trasporto su strada;
  • autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica;
  • distacco non autentico ed interposizione illecita;
  • tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio in caso di distacco non autentico;
  • condizioni di lavoro;
  • responsabilità solidale;
  • provvedimento di diffida accertativa;
  • adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi.

 

Sanzioni

Ricorda l’INL che:

 

  • la violazione dell’obbligo di comunicare il distacco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato;

 

  • la violazione dell’obbligo di conservare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, per ogni lavoratore interessato;

 

  • la violazione dell’obbligo di designare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato dal distaccante di esibire, inviare o ricevere atti e documenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro;

 

  • la violazione dell’obbligo di designare, per tutto il periodo di distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

 

In ogni caso, gli importi delle suddette sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto a ciascuna violazione.

In merito alla conservazione della documentazione, la violazione è configurabile non solo nel caso in cui la stessa, a richiesta degli organi ispettivi, non venga esibita, ma anche nel caso in cui i documenti consegnati non siano tradotti in lingua italiana.

 

Ad ogni modo – sottolinea la circolare – alle violazioni in questione è applicabile l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.124/2004.