Con riferimento alle richieste di CIG in deroga del settore pesca per il 2016, l’INPS – posto che l’art.1,
comma 2, del D.I. n. 1600069/2016, prevede un limite massimo di concessione per azienda pari a tre mesi per l’annualità 2016 e che, quindi, l’Istituto potrà procedere alla liquidazione delle sole domande che rispettino complessivamente il limite massimo dei tre mesi – ha chiarito che si configurano due modalità di presentazione delle istanze:
- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
- potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.
Il messaggio INPS n. 75 del 9 gennaio 2017 ribadisce, inoltre, che l’Istituto non potrà autorizzare:
- le domande i cui periodi d’intervento, valorizzati nella colonna “Periodo” del quadro”C”, siano superiori a tre mesi;
- in caso di più richieste per periodi di intervento frazionati, le ultime domande, in ordine cronologico, il cui periodo d’intervento determina il superamento del predetto limite concessorio per azienda, pari a tre mesi nell’annualità 2016.
Infine, considerando il limite di presentazione delle istanze fissato al 30 gennaio 2017, non potranno essere ripresentate o rettificate, oltre il suddetto limite, le istanze che non rispettino i presupposti previsti dal citato D.I. n. 1600069/2016.