Ricorsi amministrativi vs accertamenti lavoro: prime istruzioni dall’INL
Una delle novità più rilevanti sui ricorsi amministrativi, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149/2015 (istitutivo dell’Inl) alla relativa disciplina (articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004), è che non avranno più ad oggetto le ordinanze ingiunzioni, emesse ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981, bensì unicamente gli “atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria” di cui all’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004.
Le novità sono operative dal 1° gennaio 2017.
Ad illustrare i cambiamenti, le prime istruzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
Le nuove regole
Derivano dalla modifica degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzione e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale.
Sia per il ricorso ex art. 16 che per quello ex art. 17, non è più possibile impugnare direttamente l’ordinanza-ingiunzione, per opporsi alla quale si dovrà percorrere unicamente la strada del ricorso giudiziale, ai sensi dell’art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Vale ancora il silenzio rigetto.
Per la modalità di presentazione del ricorso e dello svolgimento della fase istruttoria, si richiamano le istruzioni impartite per tale procedura nella lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro.
Atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 16)
Nuova regola: nei confronti degli atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (di cui all’articolo 13, comma 7 del Dlgs 124/2004), è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
Stante l’eliminazione della possibilità per le ordinanze-ingiunzioni, i ricorsi ex art. 16, D.Lgs. n. 124/2004 riguarderanno solo gli atti di accertamento (verbali, precedenti all’ordinanza) adottati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, come Guardia di finanza e Polizia di Stato, che, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/1981, procedono all’accertamento delle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” e che evidentemente non si identificano con gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che operano all’interno dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Termini:
- il ricorso va inoltrato, entro 30 giorni dalla notifica, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro, allegando l’atto impugnato, anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione;
- è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore;
- decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto;
- sussiste una interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida ex art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004.
Atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi (art. 17)
Stante l’eliminazione della possibilità per le ordinanze-ingiunzioni, i ricorsi ex art. 17 avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono di competenza del Comitato per i rapporti di lavoro.
Termini:
- sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell’Ispettorato (competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro);
- sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato per i rapporti di lavoro (costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro), nel termine di 90 giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato;
- decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
Per la modalità di presentazione del ricorso e dello svolgimento della fase istruttoria, si richiamano le istruzioni impartite per tale procedura nella lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro.
Ricorsi pregressi
La modifica normativa non può certamente incidere sui ricorsi per i quali, alla data di operatività dell’INL, sia stato definito il relativo procedimento per effetto della intervenuta decisione o in conseguenza del decorso del termine, rispettivamente, di sessanta e novanta giorni per la formazione del silenzio rigetto.
Quanto ai ricorsi pendenti:
- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
- i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017, atteso che cessa da quel momento anche l’interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004;
- i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.
Le Direzioni interregionali in indirizzo daranno tempestiva comunicazione ai soggetti che abbiano presentato ricorsi ancora pendenti al 1° gennaio 2017 degli effetti connessi alla piena operatività dell’Ispettorato.
Norme e prassi
Ispettorato nazionale del lavoro (INL) – circolare n. 4 del 29 dicembre 2016;
D.Lgs. n. 149/2015 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale” (attuativo Jobs act);
D.Lgs. n. 124/2004.