Guida Patrica: Bilancio 2017 Premi di produttività

Dic 29, 2016

La legge di Bilancio 2017 interviene sugli incentivi per i premi di produttività, con ampliamento della platea degli aventi diritto e con la possibilità di conversione col welfare aziendale.

In tema di premi di produttività viene disposto:

 

  1. l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} (modifica del comma 182 della L. 208/2015);

 

  1. il non assoggettamento all’imposta sostitutiva citata delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche se gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182 (con la modifica del comma 184 della L208/2015, il lavoratore potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi anche beni classificabili come benefit aziendali);

 

  1. l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell’offerta delle azioni (con l’introduzione del nuovo comma 184-bis della L. 208/2015 sono resi esenti da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni citate);

 

  1. l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente (saranno, dunque, ricomprendesi anche quadri e una parte della dirigenza non apicale) individuato quale parametro di riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 185 (modifica del comma 186 della L208/2015);

 

  1. l’innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).

 

I premi di produttività sono incentivati anche attraverso:

 

  1. l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie (c.d. “long term care” e “dread disease”);

 

  1. l’esclusione dalla base imponibile a fini Irpef dell’uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall’imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza.

 

 

Esempio di incentivo

 

Se la fruizione del premio di produzione è sostituita con spese sanitarie o con misure di previdenza complementare, le somme non concorrono a formare l’imponibile su cui poi si beneficia delle deduzioni (limite di deducibilità poco più di 5mila euro per i versamenti alla pensione integrativa, circa 3.600 euro per le spese sanitarie).

 

Un esempio pratico: se il lavoratore destina a previdenza complementare 2mila euro di welfare e già autonomamente ne ha versati nello stesso anno 5mila, i 2mila di welfare in più non modificano il limite di deducibilità perché non formano imponibile. Inoltre, al momento del riscatto, non vengono tassati.

 

 

Possibilità di conversione in benefit tassati convenzionalmente e piani azionari

 

Resta una possibilità la fruizione dei benefici fiscali collegati ai premi di produttività, pertanto il lavoratore può optare:

 

  • per la tassazione ordinaria, sia all’atto della corresponsione che in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta;
  • per l’erogazione del premio sotto forma di benefit e misure di welfare.

 

Una delle novità per il welfare aziendale è che ora potrà essere stabilito non solo dai contratti di secondo livello, ma anche dai contratti nazionali.

 

I beni e servizi di welfare aziendale possono riguardare, ad esempio, la retta dell’asilo nido, la baby sitter o la previdenza o sanità integrativa. Fruendone in sostituzione dei premi si estendere a tali somme la completa esenzione fiscale. In questo caso anche il datore di lavoro non pagherà i contributi previdenziali ed assistenziali.

 

Tra i benefit ex articolo 51, comma 4, del Tuir, troviamo: auto a uso promiscuo, prestiti ai dipendenti, immobili ad uso foresteria, trasporto ferroviario.

 

Saranno i contratti aziendali a prevedere nei panieri di welfare eventuali distribuzioni di azioni e, così, i dipendenti potranno sceglierli senza vederseli distribuire obbligatoriamente a tutti. Resta la condizione che le azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o siano comunque cedute almeno per i primi tre anni dalla percezione.

 

I contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, le azioni distribuite ai dipendenti sono agevolate a prescindere dall’importo per il quale sono erogate, non essendo previsto alcun limite massimo ai fini dell’esenzione e del computo.

 

 

 

Norme

Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

Legge di Stabilità 2017 (Legge 208 del 28 dicembre 2015)