L’alternanza scuola-lavoro guadagna, dalla legge di Bilancio 2017, l’esonero contributivo di 3.250 euro l’anno per tre anni in caso di assunzione.
In sostanza, per i datori di lavoro del settore privato che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato* (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018), è previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.
*per le assunzioni in apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sempre la legge di Bilancio proroga a tutto il 2017 gli incentivi previsti a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016 (esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012; aliquota contributiva del 5{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} invece che del 10{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d}. Tale aliquota sarà esente anche dall’1,61{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione; per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio contributivo è quasi totale (è dovuto l’1,61{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione) per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.
Durata e termini
La misura vale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua (premi Inail esclusi).
Le assunzioni devono avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.
Interessati
Si ottiene lo sgravio relativamente all’assunzione degli studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro);
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato in alta formazione.
I lavoratori domestici e gli operai del settore agricolo restano esclusi dall’agevolazione.
L’Inps, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto.
Se dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emergesse il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande per l’accesso al beneficio.
È rifinanziabile: entro il 31 dicembre 2018 il Governo verificherà i risultati del beneficio, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
L’alternanza scuola-lavoro in breve
L’alternanza scuola-lavoro, inserita nel progetto “la buona scuola”, Legge 107/2015, ha reso obbligatorio per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei di formazione in azienda, attraverso una convenzione siglata tra l’istituto scolastico e l’impresa interessata.
A disposizione delle aziende che partecipano ci sono le risorse per la formazione stanziate da Italia Lavoro (in favore di chi assume giovani in apprendistato formativo, secondo le regole stabilite dal Dlgs n. 81/2015) e numerose convenzioni stipulate con imprese, associazioni di rappresentanza o Enti pubblici e privati che offrono ai giovani la possibilità di svolgere in azienda un tirocinio che non costituisca un rapporto di lavoro individuale.
Strutture ospitanti ammesse:
- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Non viene stipulato un contratto di lavoro, ma la frequentazione dell’azienda, in costanza di attività formativa, può sfociare in un vero e proprio contratto.
Tra le novità introdotte dal Dlgs 81/2015, riveste particolare rilievo la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni interessati a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.
Dunque, ad una prima fase fondata sull’alternanza scuola lavoro, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all’inserimento professionale dei giovani, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda, potrebbe seguire un’eventuale seconda fase caratterizzata da uno o più contratti di apprendistato a cura delle aziende già coinvolte nei percorsi di alternanza, che consentirebbe un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all’interno del percorso di istruzione.
Norme e prassi
Legge di Bilancio 2017
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA
Dlgs n. 81 del 15 giugno 2015 (Jobs act)
Legge 107 del 13 luglio 2015 (Buona scuola)