Controllo a distanza dei lavoratori, nuovo articolo 4 dello Statuto

Lug 15, 2016

E’ vietato il mero controllo intenzionale e diretto del lavoratore: il datore di lavoro non può fare uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti con la finalità esclusiva del controllo a distanza dei lavoratori.

Tuttavia, previo accordo con le rappresentanze sindacali, può fare uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, se siano installati esclusivamente:

• per esigenze organizzative e produttive;
• per la sicurezza del lavoro;
• per la tutela del patrimonio aziendale (novità).
Attenzione, il datore di lavoro dovrebbe, prima dell’istallazione degli strumenti audiovisivi, controllare la liceità dell’attività di registrazione della voce rispetto alla finalità perseguita, per non incorrere nel delitto di installazione di apparecchiature atte a intercettare. Ad esempio, ai fini della tutela del patrimonio, è sufficiente la mera registrazione delle immagini.

È disponibile online sul sito del ministero del Lavoro il “Modulo unificato istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare gps a bordo di mezzi aziendali ai sensi dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori)”.

L’accordo

E’ possibile procedere all’installazione degli impianti audiovisivi, dunque:

• previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali*;
• in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse provincie della stessa regione oppure in diverse regioni, l’accordo potrà essere conseguito dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

*nel caso in cui l’accordo sindacale non possa essere fatto per mancanza della RSA/RSU, gli impianti di videosorveglianza – purché siano leciti – possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

In mancanza di accordo

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei dipendenti possono essere installati:

• previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro
o
• nel caso di imprese con unità dislocate in territori che sarebbero di competenza di diverse Direzioni territoriali, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nonostante non sia più esplicitamente previsto, rimane sempre la possibilità di ricorso gerarchico per gli atti autorizzativi o di diniego emessi dalle DTL in materia di videosorveglianza.

La competenza per i ricorsi è affidata alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro.

L’accordo o l’autorizzazione non sono richiesti né per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa né per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (ad esempio tablet, smartphone, portatili).

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare una procedura volta a tutelare il lavoratore

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto del D. Lgs. 196/2003, Codice privacy, e del Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali approvato nell’aprile 2010.

Una novità nelle regole è che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni ottenute tramite i controlli, diretti e indiretti, per finalità connesse al rapporto di lavoro (dunque anche per i rilievi di natura disciplinare), ma è obbligato ad un’adeguata informazione ai lavoratori delle modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli nel rispetto del Codice della privacy.
GPS su veicoli aziendali

Quanto in argomento vale anche per i GPS istallati su veicoli aziendali.

Tuttavia, oltre all’informativa ex art. 13 del Codice per la Privacy e all’informativa della “Policy aziendale per internet e posta elettronica”, i datori di lavoro dovranno inserire all’interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE” o comunque avvisi ben visibili che segnalino la geolocalizzazione del veicolo.

Norme e prassi

Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori – LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Decreto Semplificazioni)
DLgs. 196/2003
Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali – aprile 2010