Con Decreto Ministeriale n. 95442, del 15 aprile 2016, sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) e, con messaggio n. 2908 dell’1 luglio 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria.
Il nuovo procedimento di concessione
Sottolinea l’Istituto che i caratteri principali della riforma del procedimento di concessione consistono in:
• competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
• individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
• obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
• facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
L’Azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.
La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.
Anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria.
Sottolinea il messaggio n. 2908/16 che la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016 per cui, per le domande presentate da tale data e non corredate dalla relazione tecnica, le aziende dovranno integrare la documentazione.