Si ricorda che entro il prossimo 31 luglio 2016 deve essere autocertificato l’esonero disabili, di cui all’articolo 5 del D.I. 10 marzo 2016, da parte dei datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Tale proroga è stata annunciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 3879 dell’1 luglio 2016, e giustificata con la necessità di intervenire su alcune logiche di verifica e calcolo, applicate alla nuova procedura telematica.
Si rammenta, inoltre, che l’esonero autocertificato è compatibile con l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60{f84bd58518a26f792c7504957eb179843eba739688bbf3b44237bba37e3d266d} della quota di riserva, prevista dal decreto del Ministro del Lavoro n. 357/2000.
Di conseguenza, i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non potranno usufruire dell’esonero autocertificato.