Con nota del 6 ottobre 2016, Confprofessioni ha analizzato la questione degli scatti di anzianità nel CCNL Studi professionali.
Vengono computati nell’anzianità di servizio i periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc.
L’art. 117 del CCNL attribuisce al lavoratore il diritto ad un massimo di 8 scatti di anzianità, accordati con cadenza triennale a partire dal 1° ottobre 2011.
La nota sottolinea che, nel caso in cui nel corso del periodo triennale di maturazione di un nuovo scatto dovesse essere riconosciuto un passaggio di livello, si applicherà a tutti gli scatti di anzianità maturati a partire da quel momento il valore dello scatto previsto per il nuovo livello di inquadramento, senza alcun ricalcolo degli scatti precedentemente conseguiti.