Nonostante l’entrata in vigore il 12 ottobre 2016 del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare telematicamente all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, scatta a partire dal 12 aprile 2017.
Infatti il comma 1-bis dell’articolo 18, Dlgs 81/2008, prevede che tale obbligo decorra dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di istituzione del SINP.